Art. 1.

      1. Al fine di migliorare le condizioni logistiche, l'efficienza e la vivibilità delle sedi in cui operano gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad adottare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di edifici destinati o da destinare a caserme della medesima Arma.